Nuova lotteria degli scontrini istantanea

E’ in arrivo una novità che riguarderà tutti gli esercenti commerciali tra i quali anche i Garden Center. L’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è stato modificato introducendo la lotteria degli scontrini ad estrazione istantanea che prevede una verifica immediata della vincita. Pertanto con l’introduzione di questa nuova normativa sarà possibile per i clienti degli esercizi commerciali partecipare ad una lotteria istantanea.


Con il provvedimento interdirettoriale del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 80217 del 5 marzo
2020 e successive modificazioni, sono state stabilite le regole per la partecipazione alle
lotterie degli scontrini. La modifica alla normativa vigente ha inserito, accanto alla lotteria “differita”, anche la lotteria “istantanea” che consente di verificare in pochi giorni se il biglietto è vincente e dà diritto a premi.

COME FUNZIONA

Durante la fase di emissione dello scontrino, il registratore fiscale dovrà stampare sul documento commerciale un codice bidimensionale (CB) per la partecipazione alla
lotteria istantanea e deve contenere tutte le informazioni necessarie per permettere
la successiva fase di verifica. Il suddetto codice bidimensionale è memorizzato nella
memoria permanente della stampante fiscale insieme al documento commerciale a cui si
riferisce.

COME ADEGUARSI

Per allinearsi alla nuova disposizione normativa è indispensabile aggiornare il proprio registratore telematico. Infatti entro il 2 ottobre 2023 sarà necessario aggiornare il firmware della stampante fiscale presente nel proprio esecizio commerciale e verificare che ci sia un allineamento con il software gestionale che, laddove presente, viene impiegato per inviare gli scontrini al registratore fiscale. L’agenzia delle Entrate comunica che si può usufruire di un contributo per tale aggiornamento pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico. Per il corretto sdempimento è necessario rivolgersi all’azienda che ha provveduto a fiscalizzare i registratori telematici.

Autofattura elettronica dal 1° luglio 2022

Ci siamo quasi. Dal I luglio 2022 inizia l’obbligo di autofatturazione elettronica per gli acquisti esteri in sostituzione dell’esterometro. Inizialmente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, il nuovo adempimento è stato spostato al 1° luglio 2022 grazie al DL 146/2001 approvato a dicembre 2021. Con l’entrata in vigore della nuova disposizione normativa verrà abolito l’esterometro.

Autofattura elettronica

COME FUNZIONA

Fatture attive: per quanto riguarda le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si procederà analogamente all’emissione di una normale fattura elettronica di tipo TD01 che prevede la valorizzazione del campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”. L’invio dovrà essere effettuato entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

Fatture passive: in questo caso le fatture ricevute in modalità cartacea dai fornitori esteri dovranno esere riprodotte in autofattura, generando un documento elettronico di tipo TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) e TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72). In questo caso la trasmissione deve essere fatta entro il 15° giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Fatture in reverse charge (interno): la stessa modalità andrà applicata anche per le fatture ricevute da soggetti fiscali residenti all’interno del territorio nazionale. Il soggetto ricevente dovrà emettere un’autofattura elettronica integrativa con codice tipo documento TD16 che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI) . Essendo questo il caso di una fattura già trasmessa elettronicamente, la generazione del documento di integrazione di tipo TD16 si riferirà solo alle righe con natura N6, sui quali sarà sufficiente avere l’indicazione dell’aliquota Iva da applicare.

COME ADEGUARSI CON IL SOFTWARE GESTIONALE

Innanzitutto è necessario dotarsi di un software gestionale in grado di emettere una fattura che abbia come cedente/prestatore il proprio fornitore e come cliente l’azienda stessa che riceve la fattura. Vediamo come, ad esempio, tramite il software gestionale OK è possibile realizzare questa produzione documentale. I passi da seguire nella creazione del documento autofatura sono i seguenti:

  • creazione di un registro delle fatture apposito
  • scelta del fornitore
  • scelta del cliente
  • selezione del tipo documento e della data
  • scelta di una causale del documento appropriata (autofattura)
  • produzione del documento
Registro iva “Autofattura”
Tipo documento

Il primo passo è la creazione di un registro che identifichi una ben specifica numerazione dedicata alle autofatture. In secondo luogo si procde scegliendo il fornitore dalla relativa anagrafica. Esso verrà impiegato dalla procedura software per l’intestazione del cedente all’interno dl file Xml. Allo stesso modo si procederà alla scelta del cliente dalla relativa anagrafica che sarà l’azienda stessa che riceve la fattura. Nel passaggio successivo si andrà a scegliere da un tendina a scelta multipla il tipo documento (vedi figura), fondamentale per permettere al sistema di interscambio di riconoscere che si tratta di un’autofattura. Infine si potrà produrre il contenuto del documento che non dovrà essere necessariamente la “ricopiatura” di ciascuna riga che compone il documento originario ma andranno indicati e accorpati i tipi di beni e servizi con la relativa aliquota iva.

Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture

Come noto con la Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione. In particolare l’art. 1, comma 325, lett. d), Legge n. 228/2012 ha riscritto l’art. 21, DPR n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria. Nei giorni scorsi sono intervenute diverse interpretazioni della norma che hanno creato una grande confusione. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento della numerazione fatture con la RISOLUZIONE N. 1/E del 10 gennaio 2013 avente per oggetto: Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture“. In questa in particolare  si afferma la possibilità di continuare ad operare come fino all’anno 2012, azzerando quindi i contatori al cambio dell’anno senza necessità di riportare l’anno di emissione sotto forma di serie o altra annotazione, essendo la contemporanea presenza dalla data di emissione, sempre obbligatoria, sufficiente alla identificazione univoca della fattura.
Di seguito riportiamo la parte in questione:
“Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per  anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura”.